La Svizzera da oggi non è un paradiso fiscale, mai più capitali segreti

Da oggi al via lo scambio di informazioni Italia-Svizzera sui fatti e circostanze esistenti  o  realizzate dal 23 febbraio 2015 (giorno della firma del Protocollo di modifica), o …

Da oggi al via lo scambio di informazioni Italia-Svizzera sui fatti e circostanze esistenti  o  realizzate dal 23 febbraio 2015 (giorno della firma del Protocollo di modifica), o dopo questa data. E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 115/2016 di ieri la legge di ratifica che modifica la Convenzione tra la Repubblica italiana e la Confederazione svizzera per evitare le doppie imposizioni, n. 69/2016. Diventa operativo dunque lo scambio di informazioni in materia fiscale con la confederazione Svizzera dell’era collaborazione volontaria.

Il protocollo è stato la condizione sine qua non nel 2015 la Svizzera è stata traghettata fuori dalla black list dei paesi considerati fiscalmente non collaborativi. La firma dello scambio di informazioni ha consentito a chi ha aderito alla voluntary disclosure di poter beneficiare del dimezzamento degli anni accertabili da parte dell’Agenzia delle entrate, oggetto di accertamento.  Gli stati dovranno seguire i passi fissati dalla legge di ratifica. In particolare via libera alle richieste di gruppo che però non ricadano nella fishing expedition, la cosidetta richiesta a strascico non consentita dagli accordi Ocse a cui l’accordo Italia-Svizzera si rifa.

In particolare la domanda dovrà avere i seguenti requisiti: l’identità  della  persona oggetto  del  controllo o dell’inchiesta,  il periodo di tempo oggetto della domanda, la descrizione delle informazioni richieste, nonche’indicazioni sulla forma nella quale lo  Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto, lo scopo  fiscale  per  cui  le  informazioni   sono richieste, se sono noti,  il  nome e l’indirizzo  del  detentore presunto delle informazioni richieste; il riferimento a informazioni «verosimilmente rilevanti» ha lo scopo di garantire uno  scambio  di  informazioni in  ambito fiscale il più ampio possibile, senza tuttavia consentire agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition»).

segnalato da: Nakatomy

Fonte: ItaliaOggi

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