Bonus mamma: da oggi l’Inps accetta le domande per gli 800 euro

Il ‘bonus mamma’ da giovedì 4 maggio diventa realtà. è la data a partire dalla quale sarà possibile fare domanda all’Inps per il premio: 800 euro a ogni mamma per la …

Il ‘bonus mamma’ da giovedì 4 maggio diventa realtà. è la data a partire dalla quale sarà possibile fare domanda all’Inps per il premio: 800 euro a ogni mamma per la nascita o l’adozione di un minore, indipendentemente dal reddito. Il beneficio economico sarà corrisposto dall’istituto previdenziale su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza (inizio dell’ottavo) oppure alla nascita o adozione o affido, per gli eventi che si sono verificati dal 1 gennaio 2017. Il premio è concesso in un’unica soluzione per evento e in relazione a ogni figlio nato o adottato/affidato.

Nursery, reparto maternita’, neonati (Agf) 

Ecco cos’è e a chi spetta:

  1. REQUISITI GENERALI – Il premio alla natalità è riconosciuto alle donne gestanti o alle madri che siano in possesso di questi requisiti:- residenza in Italia;- cittadinanza italiana o comunitaria;- le cittadine non comunitarie in possesso dello status di rifugiate politiche e protezione sussidiaria sono equiparate alle cittadine italiane; per le cittadine non comunitarie è richiesto il possesso del permesso di soggiorno Ue di lungo periodo oppure di una delle carte di soggiorno per familiari di cittadini Ue previste dal D.L. 30/2007.
  2. QUANDO SI MATURA IL PREMIO – Il beneficio di 800 euro può essere concesso esclusivamente per uno dei seguenti eventi che si sono verificati dal 1 gennaio 2017:- compimento del settimo mese di gravidanza;- parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di gravidanza;- adozione del minore, nazionale o internazionale, disposta con sentenza divenuta definitiva ai sensi della legge n. 184/1983;- affidamento preadottivo nazionale disposto con ordinanza ai sensi dell’art. 22, comma 6, della legge 184/1983 o affidamento preadottivo internazionale ai sensi dell’art. 34 della legge 184/1983. Il beneficio è concesso in un’unica soluzione, per evento (gravidanza o parto, adozione o affidamento), a prescindere dai figli nati o adottati/affidati contestualmente.
  3. COME PRESENTARE LA DOMANDA – La domanda deve essere presentata telematicamente utilizzando i servizi del portale www.inps.it, accessibili direttamente dalla richiedente tramite PIN forte; chiamando il Contact Center Integrato al numero 803164, gratuito da telefono fisso, oppure al numero 06164164 per le chiamate da cellulare con tariffazione a carico dell’utente; tramite i Patronati, attraverso i servizi telematici offerti dagli stessi. – La domanda deve essere presentata dopo il compimento del settimo mese di gravidanza e, comunque, improrogabilmente entro un anno dal verificarsi dell’evento.- Per i soli eventi verificatisi dal 1 gennaio al 4 maggio 2017, data di rilascio della procedura telematizzata di acquisizione, il termine di un anno per la presentazione decorre dal 4 maggio.
  4. DOCUMENTI RICHIESTI – Per la certificazione della gravidanza si può indicare una delle seguenti opzioni: presentazione allo sportello del certificato originale o di copia autentica, oppure spedizione a mezzo raccomandata; indicazione del numero di protocollo telematico del certificato rilasciato dal medico Ssn o convenzionato Asl; indicazione di avvenuta trasmissione del certificato all’Inps per domanda relativa ad altra prestazione connessa alla medesima gravidanza; per le sole madri non lavoratrici, indicazione del numero identificativo a 15 cifre di una prescrizione medica emessa da un medico del Ssn o convenzionato, con indicazione del codice esenzione compreso tra M31 e M42 incluso.
  • Se la domanda è presentata a parto già avvenuto, la madre dovrà autocertificare il codice fiscale del bambino.
  • Le cittadine extracomunitarie in possesso del permesso di soggiorno valido ai fini dell’assegno di natalità devono certificare il possesso del titolo inserendone gli estremi nella domanda telematica.
  • In caso di adozione/o affidamento preadottivo, se la richiedente non allega alla domanda il provvedimento giudiziario (sentenza definitiva di adozione o provvedimento di affidamento preadottivo), abbreviando così i tempi di definizione della domanda, è necessario riportare gli elementi (sezione del tribunale, la data di deposito in cancelleria ed il relativo numero) che consentano all’Inps il reperimento del provvedimento. (AGI)
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