Per dare a tutti quei lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro.
Arriva il Jobs act per le partite Iva, il nuovo Statuto dei lavori autonomi varato dal governo “con l’obiettivo di costruire per tali lavoratori, prestatori d’opera materiali e intellettuali non imprenditori, un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il loro presente e di tutelare il loro futuro”. Il ddl disciplinerà anche lo “smart working”, per favorire, come si legge nel comunicato finale del Consiglio dei ministri, “l’articolazione flessibile della prestazione di lavoro subordinato in relazione al tempo e al luogo di svolgimento”. Ecco le principali misure:
Stop abusi, solo contratti scritti – L’obiettivo principale è quello di evitare “condotte abusive” da parte del datore di lavoro che non potrà modificare unilateralmente le condizioni del contratto o recedere “senza congruo preavviso”. “Prive di effetto” le clausole che prevedono i pagamenti dilazionati di oltre 60 giorni ed “abusivo” il rifiuto a stipulare contratti per iscritto.
5 mesi per la gravidanza, tutelata la malattia – Gravidanza, malattia e infortunio “non comportano l’estinzione del rapporto di lavoro”. L’esecuzione rimane “sospesa, senza diritto al corrispettivo, per un periodo non superiore a centocinquanta giorni”. Per malattie che superano i 60 giorni il versamento dei contributi viene sospeso fino a un massimo di due anni. Toccherà poi al lavoratore versare il dovuto. Viene stabilito anche il riconoscimento del diritto di percepire per 5 mesi l’indennità di maternità, “indipendentemente dalla effettiva astensione dall’attività lavorativa”. Ad entrambi i genitori dei bambini nati dal primo gennaio di quest’anno viene garantito inoltre un congedo di sei mesi entro i primi tre anni di vita del bambino.
Formazione deducibile fino a 10.000 euro – Si prevede la deducibilità al 100% delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, orientamento, ricerca e sostegno all’auto-imprenditorialità finalizzate all’inserimento o reinserimento del lavoratore autonomo nel mercato del lavoro (fino a 5mila euro). Tetto a 10mila euro per dedurre “la partecipazione a convegni, congressi e corsi di aggiornamento professionale, e in misura integrale delle spese per gli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà, allo scopo di favorire la stipula di tali polizze”.
Garantito l’accesso ai fondi strutturali dell’Ue – “Ai fini dell’accesso ai piani operativi regionali e nazionali a valere sui fondi strutturali europei”, gli autonomi sono “equiparati alle piccole e medie imprese”.
Lavoro agile, in ufficio o da casa – Parola d’ordine flessibilità. La prestazione lavorativa potrà essere svolta “in parte all’interno dei locali aziendali e in parte all’esterno, ed entro i limiti della durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale” previsti dalla legge e dal contratto collettivo. Potrà riguardare tutti, lavoratori a tempo determinato o indeterminato. Il lavoratore ha diritto allo stesso trattamento economico e normativo di chi lavora stabilmente all’interno dell’azienda. Stesso dicasi per i premi produttività.
Fonte: Tiscali
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In merito all’approvazione da parte del Governo della prima disciplina organica del lavoro autonomo, annunciata come lo Statuto del lavoro autonomo professionale, Vittorio De Luca, dello Studio De Luca & Partners, commenta: “Anche se l’enfasi riservata dal Governo al nuovo provvedimento appare eccessiva rispetto al suo contenuto effettivo, riteniamo di particolare rilievo la previsione, a favore del lavoratore autonomo, del diritto di sfruttamento economico relativo ad apporti originali e invenzioni realizzati nell’esecuzione del contratto”.
“La previsione della deducibilità delle spese di formazione, sebbene entro limiti ancora particolarmente stringenti, più che una vera novità, costituisce la correzione dovuta di un errore del legislatore fiscale che – per evidenti motivi di gettito – da ormai troppi anni aveva reso parzialmente indeducibili le spese sostenute dai lavoratori autonomi per la formazione professionale”, conclude De Luca.
Sino ad oggi, l’unica disciplina legale del lavoro autonomo era quella fissata dagli articoli 2222 e seguenti del Codice Civile del 1942. Il nuovo provvedimento viene approvato a pochi giorni dalla abrogazione, ad opera del Jobs Act, del contratto a progetto introdotto dalla Legge Biagi. In generale, il provvedimento mira a introdurre alcune garanzie minime finalizzate a proteggere il prestatore di lavoro autonomo considerato evidentemente la parte debole del rapporto.
giaguas
211 commenti
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Garanzie minime per tassazioni Massime.:!! La svolta sarebbe DETASSARE sotto una soglia di almeno 50.000 € annui… non le spese di formazione..
Assumiamo i Politici con questo contratto…!