Lo ha deciso la Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità sollevata dalla Corte di appello di Brescia sul trattamento sanzionatorio della coltivazione di piante di cannabis per uso personale. La decisione è riferita all’art. 75 del testo unico in materia di stupefacenti ed è stata assunta nel solco delle sue precedenti pronunce in materia. La decisione è stata assunta in camera di consiglio. Giudice relatore Giuseppe Frigo.
L’eccezione di costituzionalità sollevata dai giudici di Brescia riguardava le disposizioni contenute nell’articolo 75 del dpr 309/1990, il testo unico sulle droghe, nella parte in cui “escludono tra le condotte suscettibili di sola sanzione amministrativa, qualora finalizzate al solo uso personale dello stupefacente, la condotta di coltivazione di piante di cannabis”, in relazione ai principi di ragionevolezza, uguaglianza e di offensivita’, previsti dagli articoli 3, 13, 25, e 27 della Costituzione.