Preoccupante il caso della Grecia: la Corte di Giustizia Ue condanna Atene, ora gli agricoltori dovranno restituire i 425 milioni di euro ricevuti nel 2008 per i danni causati dal maltempo.
Gli aiuti di Atene per gli agricoltori, versati a seguito delle condizioni climatiche avverse e i danni verificatisi nel 2008 per 425 milioni di euro complessivi, sono illegali e vanno restituiti. Lo ha confermato la Corte di Giustizia Ue in una decisione che fa seguito alla decisione già presa nel 2011 dalla Commissione europea la quale già allora aveva qualificato tali misure come “aiuti di Stato illegali e incompatibili con il mercato interno”, poi impugnate da Atene.
Nella sentenza di martedì 8 marzo la Corte sottolinea, anzitutto, che la riscossione da parte dello Stato dei contributi degli agricoltori e la loro iscrizione al bilancio dello Stato prima del loro versamento – sempre ad opera dello Stato -, al bilancio dell’Elga (il sistema di assicurazione obbligatoria), “sono circostanze sufficienti a far ritenere le prestazioni erogate dall’Elga come provenienti da risorse statali. Poiché le erogazioni effettuate dall’Elga erano, inoltre, indipendenti dai contributi versati dagli agricoltori, esse costituivano un vantaggio che i beneficiari non avrebbero potuto ottenere in condizioni normali di mercato e incidevano pertanto sulla concorrenza”.
I magistrati europei hanno anche respinto l’argomento di Atene secondo cui il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto dichiarando che la Commissione era tenuta ad applicare le norme di condotta contenute nel Quadro temporaneo comunitario, senza potersene discostare. La Corte ha sottolineato invece che, “adottando siffatte norme di condotta, la Commissione stessa aveva limitato il proprio ampio potere discrezionale in ordine alla compatibilità degli aiuti destinati a porre rimedio ad un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro e, in linea di principio, non poteva dunque discostarsi da tali norme”. Certamente, la Corte precisa anche che “la Commissione può essere tenuta a derogare a tali norme di condotta e a valutare la compatibilità degli aiuti di cui trattasi applicando direttamente la disposizione rilevante del Trattato, segnatamente qualora uno Stato membro invochi circostanze eccezionali che caratterizzano un determinato settore dell’economia”. Tuttavia, i magistrati hanno evidenziato che, nel caso di specie, “la Grecia non ha fatto valere dinanzi al Tribunale che esistevano siffatte specifiche circostanze eccezionali nel settore agricolo greco, che si distinguessero da quelle vigenti, nel medesimo settore, in altri Stati membri, colpiti in modo simile dalla crisi economica, e che imponessero pertanto alla Commissione di discostarsi dal Quadro temporaneo comunitario”.