Collegata al ddl Stabilità, fissa in 9 articoli le prestazioni dei lavoratori dipendenti che svolgono l’attività da casa. Obiettivo: garantire gli stessi diritti di chi lavora in azienda.
Lo chiamano “Smart Working”, lavoro agile. È in dirittura d’arrivo una legge collegata al ddl Stabilità che in 9 articoli disciplina le prestazioni dei lavoratori dipendenti fuori azienda. In pratica, chi lavora da casa. A predisporlo, scrive il Corriere della Sera, è stato il professor Maurizio Del Conte per conto del Governo.
“Agile” è definita la prestazione effettuata da lavoratori dipendenti – non partite Iva – fuori dei locali aziendali: oggi per tre quarti dei casi vuol dire da casa, anche se crescono le imprese che si collegano con hub o coworking esterni.
La legge interviene su tutta una serie di materie (diritti, privacy, infortuni e retribuzione), ma costituisce inoltre una norma-cornice che lascia spazio alla contrattazione collettiva e individuale.
Lo scopo del lavoro agile viene definito dall’articolo 1 del ddl (“Incrementare la produttività e la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro”.
I requisiti sono l’esecuzione della prestazione fuori dai luoghi aziendali, anche solo in parte (un giorno a settimana), la possibilità di usare strumenti tecnologici per svolgere il lavoro in remoto e l’assenza di una postazione fissa anche fuori dai locali aziendali.
Il principio affermato dal ddl è la volontarietà a sua volta regolata da un accordo scritto fra le parti, nel quale siano definiti modalità e utilizzo dei device tecnologici. L’intesa deve indicare anche le fasce orarie di riposo. Il lavoro agile può essere a tempo determinato o indeterminato, ma si può recedere solo per giusta causa o con un preavviso non inferiore ai 30 giorni.
Per quanto riguarda la retribuzione, il trattamento economico e normativo non deve essere inferiore a quello degli altri addetti che operano in azienda. I controlli del datore di lavoro devono restare nell’ambito dell’accordo individuale o nel rispetto della legge sui controlli a distanza.
In materia di sicurezza sul lavoro, il ddl copre sia gli infortuni occorsi lavorando fuori azienda sia quelli avvenuti durante il normale percorso di andate e ritorno ad esempio dal luogo di abitazione al coworking. La norma prevede che siano riconosciuti anche gli incentivi fiscali e contributivi che la Stabilità prevede per la contrattazione di secondo livello. I contratti collettivi possono integrare le norme di legge.
Questo articolo è stato originariamente pubblicato sull’Huffington Post